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Domande frequenti sulla CQC

Con il termine CQC si intende la “Carta di Qualificazione del Conducente” ovvero l’abilitazione di guida professionale necessaria ai conducenti per il trasporto di merci o persone su strada. La CQC, introdotta dall’Unione Europea con la direttiva 2003/59/CE, certifica il possesso delle capacità professionali per svolgere l’attività di autotrasportatore, per la quale è necessario il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C/C+E o D/D+E. Essendo direttamente collegata alla patente, qualora questa dovesse essere sospesa o ritirata, le conseguenze ricadrebbero anche su tale qualifica. Discorso diverso invece riguarda “i punti della patente”, infatti, in caso di infrazione, questi vengono decurtati dalla patente professionale solo se la stessa è stata commessa durante lo svolgimento dell’attività di autotrasporto.

Sul sito ufficiale della Polizia di Stato in merito alla CQC si legge che si tratta di “un documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida necessario per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e DE”.



La CQC non è quindi una patente speciale, ma una certificazione obbligatoria per coloro che conducono veicoli di massa superiore a pieno carico a 3,5 tonnellate destinati al trasporto di merci o persone. Si può conseguire la qualifica per una sola delle due categorie (merci o persone) o per entrambe:

la CQC merci (CQCM) – integrazione delle patenti C; C1; C+E; C1+E – deve essere conseguita da chi effettua il trasporto di cose in conto terzi con veicoli di massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, inclusi rimorchi o semirimorchi;
la CQC persone (CQCP) – integrazione delle patenti D; D1; D+E; D1+E – è invece riservata a chi effettua il trasporto di persone con autobus (veicoli con capienza superiore a 9 posti) in servizio pubblico di linea o di noleggio con conducente.
Secondo la circolare 18.559 del 6 giugno 2019 i casi in cui ad oggi si è esenti dalla CQC sono correlati al requisito di professionalità ovvero se il personale assunto per la guida di veicoli per il trasporto di merci o persone è assunto con qualifica di autista ha l’obbligo del conseguimento. Sono invece esclusi i conducenti dei seguenti veicoli:

veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione e di veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione ovvero ancora circolanti con targa di prova;
veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente;
veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio come C.R.I.- Protezione Civile;
veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale.

Per ottenere la CQC è necessario effettuare o un corso di formazione iniziale della durata di 280 ore (260 ore di teoria + 20 di pratica) oppure un corso accelerato di 140 ore (130 di teoria + 10 di pratica), a seconda delle necessità. La qualifica, una volta conseguita, ha una validità di 5 anni e va rinnovata frequentando un altro corso di aggiornamento della durata di 35 ore.

Per il trasporto di merci, se il conducente ha un’età inferiore ai 21 anni non può guidare autocarri con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate. Questo limite può essere rimosso al compimento dei 21 anni o seguendo poi il corso completo da 280 ore. Per il trasporto di persone, invece, se il candidato ha un’età inferiore ai 23 anni non può condurre autobus con più di 16 passeggeri o con una percorrenza di più di 50 km per i servizi di linea. Il limite può essere superato al compimento dei 24 anni di età e frequentando il corso di 280 ore. Per chi possiede già una delle due certificazioni e vuole conseguire anche l’altra, è possibile completare la qualifica frequentando solo il corso di 35 ore, integrando così gli argomenti inerenti alla parte di CQC mancante.

Il corso si può tenere tutto l’anno, in base al numero di richieste ricevute.

L’esame CQC dura 90 minuti, in cui il candidato è chiamato a rispondere ad un quiz con 70 domande a risposta multipla, di cui 40 generali e 30 specifiche sulla qualifica per il trasporto di merci o persone. La prova si considera superata se il candidato non ha superato il limite massimo di 7 errori. Qualora l’esame non venga superato, il candidato dovrà presentare nuovamente domanda di partecipazione e potrà ripeterlo dopo 30 giorni.

Per l’estensione della qualifica già in possesso, invece, l’esame è più breve e prevede solo un quiz di 30 domande da svolgere in 40 minuti di tempo, con un margine di massimo 3 errori.

Il corso dura 35 ore distribuite in 9 giorni (ma si può condensare, a parità di ore, in meno giorni)  con possibilità di 3 ore di assenza non giustificate. Superate queste ore, fino a 10 ore di assenza possono recuperate. Superate le 10 ore invece bisogna ripetere il corso.

Sono incluse 6 uscite su strada: 2 su strade urbane trafficate, 2 su strade extraurbane o urbane non trafficate e 2 su autostrada. Successivamente valuteremo assieme se sono state sufficienti a renderti pronto a sostenere l’esame pratico e la strada…in sicurezza.

Solo veicoli che non superano i 45 Km/h come ad esempio le macchine agricole e macchine operatrici.

La guida con CQC scaduta è vietata e comporta un multa che va da € 158 a € 639.

Orari Scuola Guida: Lunedì – Venerdì 09 – 12 e dalle 15.30 alle 18.30
Indirizzo: Via della Valverde n. 51 Verona
Telefono: 045 8325559
392 394 7096
Mail: [email protected]

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